Il Condominio e la lotta ai morosi

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Secondo il nuovo articolo 63 del codice civile l’amministratore di condominio può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

Ha tempo sei mesi prima dopo la chiusura dell’esercizio annuale per poter agire contro colui che non ha pagato.

Allo stesso tempo, può sospendere il condòmino moroso dall’uso dei servizi comuni.

Il classico iter da seguire al fine di “perseguire” un condomino (nel caso de quo) moroso, prevede, prima facie, la messa in mora dello stesso. Questa è una procedura molto semplice per chiedere ufficialmente il pagamento degli importi dovuti per le spese condominiali, con l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando le spese non saldate, le motivazioni e la fissazione di un termine oltre il quale l’amministratore potrà procedere per via legale (10 giorni si rivelano, in molti casi, più che sufficienti).
Perchè esista il concetto di morosità, deve esistere anche una lettera di diffida al pagamento, la messa in mora.
Dopo sei mesi di morosità continuata l’amministratore, se previsto dal regolamento condominiale, può escludere il condomino dei servizi comuni di godimento comune.
Questi sono semplicemente il riscaldamento centralizzato, l’utilizzo dell’ascensore e dell’acqua comune.
A parte l’utilizzo dell’elevatore, dove in effetti ogni condomino potrebbe avere una chiave per il suo funzionamento, per usufruire fattivamente degli altri servizi dovrebbe prevedersi un sistema di distacco forzoso dell’unità abitativa, ma tale coattiva e forzosa soluzione, spesso non è realmente concretabile
Ai sensi del primo comma dell’articolo 63 delle Disposizioni di Attuazione del codice civile
l’amministratore condominiale, come da articolo in commento) può ottenere un ingiunzione immediatamente, nonostante l’eventuale opposizione.
Questa è una potente arma giuridica brandibile innanzi al giudice, il quale, secondo le prove e documentazioni fornite dall’amministratore dello stabile, può ordinare il pagamento immediato della somma dovuta, solitamente entro 40 giorni dalla sentenza.
Se il condomino in difetto crede di non dovere nulla potrà comunque far causa al condominio, dopo il pagamento della somma dovuta stabilita dal giudice, trasformando, per inciso, un procedimento sommario in ordinario.
Nel caso vinca quest’ultimo avrà indietro la somma pagata più gli interessi e rivalutazione monetaria.
Però è bene puntualizzare che, invero, tutte le spese per l’ingiunzione verranno addebitate agli inquilini considerati, anche temporaneamente, morosi e che, de claro, non dovranno più saldare solamente l’importo dovuto ma, altresì, interessi di mora e spese legali a carico, in caso di soccombenza.
L’obbligo di pagamento delle spese decorre dal momento in cui è stata approvata la ripartizione delle spese e non, ad esempio, dal momento di approvazione del bilancio che può essere antecedente.
Dalla stessa data decorre anche il periodo di prescrizione dei debiti: 5 anni, nei quali il
condominio può provvedere a riscuotere il pagamento oppure agire per vie legali.
Secondo il regolamento contrattuale, accettato con l’acquisto dell’abitazione, possono essere previsti gli interessi di mora, anche superiori a quelli legali.

— tratto blog.condomani.it —