In Lombardia la nuova legge sul recupero dei seminterrati, tutte le norme, adeguamenti ed esclusioni

1431

Possibile derogare alle altezze minime e creare unità immobiliari autonome rispettando le norme igienico-sanitarie

In Lombardia prendono forma le norme per il recupero dei seminterrati. I Comuni, entro il 26 luglio 2017, hanno adeguato i Piani di  governo del territorio (PGT) ed eventualmente escludere le zone a rischio idrogeologico. È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 13 marzo la Legge regionale 7/2017, che regola il recupero di vani e locali seminterrati esistenti. La norma è entrata in vigore il 28 marzo. A partire da questo momento sono decorsi i centoventi giorni per l’adeguamento o l’esclusione di alcune zone giungendo quindi alla piena operatività il 26 luglio.

Recupero dei seminterrati

In base alla nuova legge, per seminterrato si intende ‘il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio, e il cui soffitto  si  trova,  anche  solo  in  parte,  a  una  quota  superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio’. Il recupero è possibile solo per i seminterrati che, alla data di entrata in vigore della legge, risultano legittimamente realizzati e  che  si  trovano  in  edifici  già serviti da tutte le urbanizzazioni primarie. Le norme sul recupero potranno essere applicate anche agli immobili realizzati successivamente all’entrata in vigore della legge, ma solo se saranno decorsi almeno 5 anni dalla loro costruzione.

Per  il  recupero  dei  seminterrati  diventa  possibile derogare  all’altezza dei locali,  che non può essere inferiore a 2,40 metri. Nel caso di incremento del carico  urbanistico,  è  previsto  l’obbligo  di  reperire nuovi  spazi  per  parcheggi  e  servizi  consentendo  la possibilità di monetizzarli. Il  recupero  può  portare  anche  alla  creazione  di  una unità abitativa autonoma. In questo caso il Comune deve trasmettere alle ATS comunicazione dell’avvenuto rilascio del certificato di  agibilità,  ai  fini  dei  controlli necessari per accertare l’idoneità igienico-sanitaria dei locali. Sono esenti dal versamento del costo di costruzione vani e locali seminterrati con una superficie lorda di pavimento non superiore ai 200 metri quadrati se destinati  a  uso  residenziale  e  non  superiore  ai  100 metri  quadrati  se  destinati  ad  altri  usi,  che  costituiscono pertinenza diretta di unità immobiliari.

Recupero dei seminterrati, le esclusioni

Entro il 26 luglio 2017, cioè centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge regionale, i Comuni hanno escluso  parti  dei  lori  territori  dall’applicazione della  norma  per  esigenze  legate  alla  tutela  paesaggistica o igienico sanitaria, al rischio idrogeologico e alla difesa del suolo. La legge sul recupero dei seminterrati esclude a priori le  zone  interessate  da  operazioni  di bonifica o da fenomeni di risalita dell’acqua. Dopo  il  recupero  dei  seminterrati  e  l’ottenimento dell’agibilità,  non  si  potrà  cambiare  la destinazione d’uso per dieci anni.  I  seminterrati  recuperati  non  potranno inoltre essere adibiti a finalità di culto.