Serre Bioclimatiche: cosa cambia in Lombardia

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Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici.

 

È questa la novità contenuta nell’Allegato alla Deliberazione n. 1216 del 10 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale della Lombardia ha aggiornato la propria disciplina in materia di efficienza e certificazione energetica degli edifici, al fine di recepire le disposizioni nazionali introdotte con il DPR n. 75/2013 e con la Legge 90/2013, di conversione del decreto legge n. 63/2013.

 

I criteri

L’Allegato alla Delibera dispone che ai soli fini di cui alla Legge Regionale 39/2004, art. 4comma 4, le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre rientrano nella casistica dei “volumi tecnici”, non computabili ai fini volumetrici, se sono congiuntamente rispettati i seguenti criteri:

  1. a) La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di serra sia inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata; la possibilità di realizzare una serra bioclimatica o una loggia addossata o integrata all’edificio, di superficie maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l’ampliamento relativo alla superficie che eccede il suddetto limite sia consentito dallo strumento urbanistico locale, fatto salvo il versamento, per la sola parte eccedente, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme edilizie vigenti;
  2. b) La serra consenta una riduzione, documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B della DGR VIII/5018 e s.m.i., pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata; tale riduzione non è richiesta qualora la realizzazione della serra bioclimatica avvenga nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio a cui è addossata o integrata e siano, di conseguenza, rispettati i requisiti di cui al punto 7 della dgr 8745/2008;
  3. c) La serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili e apposite aperture per evitarne il surriscaldamento estivo;
  4. d) La serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento;
  5. e) La superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50% da elementi trasparenti.