SOSPENSIONE MUTUI PER IL CORONA VIRUS, IL CHIARIMENTO DEL MEF SU AUTONOMI ED IMPRESE

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato una nota che contiene i chiarimenti sulla sospensione dei mutui introdotta per l’emergenza coronavirus.  Con un’importante delucidazione: la moratoria vale anche per i lavoratori autonomi.

Sospensione mutuo anche per i lavoratori autonomi

Possono accedere alla sospensione del mutuo le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Moratoria mutui, come funziona la misura?

Vediamo nello specifico come funziona la misura. Si tratta della:

  •  La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
  •  La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
  •  La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale

Sospensione rate mutuo, i requisiti

L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Fonte: redazione idealista.it/news 25/03/2020