Avvocato, ho intenzione di acquistare un immobile, ancora in fase di realizzazione direttamente dal costruttore. Che cosa succede se la ditta dovesse fallire prima del completamento dell’opera? E se per qualunque altro motivo i lavori si dovessero fermare?
La legge n. 210/2004, successivamente integrata dal D.lgs n. 122/2005, ha introdotto a carico del costruttore-venditore che abbia intenzione di procedere alla vendita di immobili da costruire, l’obbligo, per quest’ultimo di consegnare all’acquirente una fideiussione di durata decennale, rilasciata da una Banca o da un’impresa assicuratrice, a garanzia di tutte le somme incassate sino al momento dell’effettivo trasferimento di proprietà. La stipula obbligatoria di fideiussione è posta a garanzia dell’acquirente per l’eventuale restituzione delle somme versate nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi e deve essere, alresì, consegnata al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, in mancanza quest’ultimo è da considerarsi nullo. Inoltre la garanzia offerta include le somme versate, gli interessi legali maturati e le eventuali spese (legali) sostenute dall’acquirente per conseguire la restituzione di quanto già versato ove la stessa non sia immediatamente offerta ed eseguita.