Pertinenze immobiliari e agevolazione sui box

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Definizione di pertinenza

La definizione di “pertinenze” è data dall’art. 817 dal codice civile che le definisce: “cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”.

Si tratta di beni che accrescono il pregio o l’utilità del bene principale, senza rappresentare un elemento indispensabile alla sua esistenza, la cui destinazione durevole deve essere espressamente dichiarata dal proprietario o da chi ha diritto sulla stessa. Il comma due dell’articolo 818 del codice civile, prevede che essi possano essere anche oggetto di atti o rapporti giuridici separati, qualora richiesto.

Per quanto riguarda gli immobili, la legge ha chiarito che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle seguenti categorie catastali:

– C/2: magazzini, locali di deposito, cantine o soffitte anche disgiunte dall’abitazione e con autonoma rendita catastale;

– C/6: stalle, scuderie, box, posti auto scoperti, rimesse per autoveicoli o per imbarcazioni, autosilos e parcheggi a raso;

– C/7: tettoie (chiuse o aperte), lavatoi pubblici coperti e posti auto su aree private coperte o su piani pilotis.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3991/2017, infatti, non occorre che la proprietà sia: “congiunta materialmente e strutturalmente alla res principalis e raggiungibile unicamente da questa”, in quanto il rapporto ha natura economico-funzionale e dunque la distanza tra i due ne non pregiudica la sussistenza.

Le pertinenze beneficiano di alcune agevolazioni fiscali, ma è ammessa al trattamento agevolato una sola pertinenza per ognuna delle tre categorie previste. Qualora risultino iscritte al catasto unitamente all’abitazione più pertinenze della stessa tipologia, il contribuente può scegliere l’unità per la quale avvalersi del beneficio.

Agevolazione per i box

Per quanto riguarda i box o i posti auto è in vigore un interessante beneficio che permette di detrarre dall’IRPEF il 50% dei costi sostenuti per l’acquisto da impresa di costruzione o la realizzazione di una nuova unità, fino ad un massimo di 96.000€.

Il beneficio non riguarda il prezzo d’acquisto del box, ma solo la parte di spese imputabili alla realizzazione edilizia, separate dai costi accessori, dietro certificazione scritta del costruttore.
L’autorimessa o il posto auto possono trovarsi anche in proprietà comune, purchè risultino pertinenziali ad un immobile ad uso residenziale (nel quale non è necessario che il beneficiario risieda).

Con la legge di bilancio per il 2022 è stata inoltre introdotta la possibilità di monetizzare tale detrazione cedendo il credito d’imposta oppure ottenendo lo sconto in fattura, sulla falsariga di quanto disposto per tutte le altre detrazioni fruite per gli interventi edilizi, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020.