Casa comprata all’asta. Chi paga le spese?

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salve mi sono aggiudicata l’asta giudiziaria di un immobile i primi di Gennaio 2013, vistosi che devo pagare le spese condominiali non capiscono una cosa a riguardo: l’amministratore mi ha portato le somme che io devo sostenere per saldare l’anno in corso e l’anno precedente solo che nel riepilogo mi ha inserito le spese legali che il condominio ha fatto contro il vecchio proprietario, quindi non mi sembra corretto che io devo pagare le spese legali che hanno sostenuto ma solamente le spese condominiali. ho ragione o torto?

L’art. 63 Disp.Att. c.c., al secondo comma prevede che “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedentema” ma tale principio di solidarietà passiva non potrà applicarsi anche in materia di spese legali.

Con sentenza n°11599/04 la Cassazione ha stabilito che “L’acquirente di un’unità immobiliare nell’edificio, infatti, può essere chiamato a rispondere, nei confronti dell’ente di gestione condominiale, dei debiti del suo dante causa, solidalmente con lui e non al suo posto, esclusivamente per i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea e non per altre ragioni di debito” e ciò in ragione del fatto che solitamente le spese legali vengono liquidate con un provvedimento di un  Giudice e nel caso di sentenza spetterebbero a colui che era condòmino al momento del deposito della stessa.

Per analogia dovrà ritenersi che anche le spese per la parcella del legale del condominio spettano a colui che sia condòmino al momento dell’emissione della parcella in quanto momento gestionale in cui si verifica la necessità di una spesa.