DECRETO INGIUNTIVO PER SPESE CONDOMINIALI NON PAGATE

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Gentilissimo avvocato, ho un problema. Il condominio mi ha notificato un decreto ingiuntivo per il pagamento di spese condominiali arretrate e mai pagate relative all’appartamento che ho acquistato lo scorso novembre. Mi chiedo è giusto che io paghi le spese condominiali riferite ad un periodo in cui non ero ancora proprietario dell’appartamento? 

Egr. Sig., Il comma 2 dell’art 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede un regime di solidarietà del diritto dominicale in condominio tra cedente e cessionario. Difatti la disciplina normativa  prevede che il cedente risponda nei confronti del condominio per tutte le spese maturate sino al giorno della cessione, mentre il cessionario risponde per le spese maturate successivamente alla cessione in via esclusiva, e per le spese deliberate ed approvate nei due precedenti esercizi di gestione in via solidale con il cedente.  Ciò premesso, l’amministratore di condominio, per recuperare le spese condominiali non evase, e relative a periodi pregressi può agire solo nei confronti di chi appare proprietario dell’unità abitativa cui le spese si riferiscono. Difatti lo status di condomino appartiene all’acquirente dell’immobile dal momento in cui il trasferimento è stato comunicato all’amministratore. Pertanto da quel momento il venditore non è più legittimato a partecipare all’assemblea di condominio e, le eventuali contestazioni, connesse al pagamento dei contributi può avvenire solo attraverso il nuovo condomino. Per quanto appena detto, l’amministratore, può agire, anche per spese pregresse, solo nei confronti dell’acquirente. Infine, qualora lei, in qualità di acquirente – nuovo condomino – sia stato chiamato a rispondere per passività pregresse, potrà rivalersi nei confronti del suo dante causa avendo adempiuto, al pari di un qualsivoglia fideiussore, in qualità di obbligato al pagamento verso il condominio terzo in virtù del vincolo di solidarietà previsto dalla legge, ad un debito altrui.