EDILIZIA E PAESAGGIO: L’autorizzazione paesaggistica diventa più semplice, ecco come…

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Diventerà operativa a breve, dopo l’approvazione in via definitiva del Consiglio dei Ministri, la nuova Autorizzazione paesaggistica semplificata.

Il processo di semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica è iniziato con il Dpr 139/2010, che ha indicato in quali casi si poteva chiedere, con un iter più snello, il via libera alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

La bozza del decreto approvata la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri prosegue su questa via e mette ora nero su bianco anche tutta una serie di lavori che, mantenendosi entro determinati limiti, come il rispetto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio, non hanno bisogno dell’autorizzazione paesaggistica.

Il nuovo decreto sull’autorizzazione paesaggistica semplificata si inserisce infatti nel processo di razionalizzazione delle procedure inerenti alle attività edilizie e individua con precisione 31 interventi liberi, contenuti nell’Allegato A, e 42 interventi di modesta entità che possono seguire l’iter semplificato, contenuti nell’Allegato B.

Dire che un intervento è “libero”, significa, in questo caso, che non bisogna chiedere l’autorizzazione alla Soprintendenza, mentre devono essere rispettate le regole sui titoli abilitativi. Per capire quale iter seguire, viene in aiuto il Decreto “Scia 2” (D.lgs. 222/2016) con la tabella che, in corrispondenza del lavoro da eseguire, riporta la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario. Dopo aver consultato la tabella del Decreto “Scia 2”, si potrà scorrere l’elenco degli interventi (liberi o semplificati) contenuti nel testo sull’autorizzazione paesaggistica.

Facciamo qualche esempio. L’installazione di pannelli solari sugli edifici, al di fuori dai centri storici, è un intervento di edilizia libera, che non richiede autorizzazioni né comunicazioni preventive. Stando al nuovo decreto, a questo si può aggiungere che se i pannelli sono integrati nelle coperture, installati in aderenza ai tetti, con la stessa inclinazione e orientamento della falda, e non sono visibili dall’esterno, non è necessaria neanche l’autorizzazione paesaggistica.

Passiamo agli interventi per l’adeguamento alla normativa antisismica e il contenimento dei consumi energetici. Confrontando le diverse norme, utilizzando la tabella messa a punto dal Servizio studi della Camera, emerge che, in base al Dpr 139/2010, questi lavori erano soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata. Ora ci sarà invece una distinzione. Se i lavori comportano modifiche nelle caratteristiche dell’edificio dovranno passare dalla procedura semplificata. In caso contrario non avranno bisogno dell’autorizzazione paesaggistica.

Rimozione delle barriere architettoniche

L’installazione di sistemi non visibili sarà libera, ma ci vorrà l’autorizzazione semplificata nel caso in cui sia necessario installare un ascensore esterno o realizzare delle rampe per superare dislivelli maggiori di 60 centimetri.