Con l’avvento della nuova legge di stabilità 2016 vale la pena ricordare un’importante agevolazione realizzata nella precedente legge del 2015 in accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei Consumatori, ovvero la possibilità, da parte del mutuatario di sospendere la rata capitale del mutuo fino ad un massimo di un anno senza incorrere in sanzioni, commissioni o interessi di mora di alcun tipo. La possibilità di richiedere tale sospensione ha valore triennale a partire dal 2015. Vale a dire che, se volete avvalervi di questa agevolazione, dovete necessariamente farne richiesta all’Istituto Erogante entro e non oltre il 31 Dicembre 2017. Da parte sua, la banca ha tempo 20 giorni lavorativi per decidere o meno se accordare tale sospensione al richiedente, in quanto, prima, verranno fatte tutte le necessarie indagini per valutare le effettive motivazioni apposte alla richiesta, motivazioni che, in generale, provengono da una situazione economica di estrema difficoltà da parte del richiedente. Vediamo dunque quali sono le condizioni primarie per poter ottenere la sospensione: innanzitutto la tipologia di mutuo deve essere necessariamente “Prima Casa”, il richiedente a questo punto dovrà dimostrare l’effettivo impedimento a pagare temporaneamente la quota capitale ovvero, nei due anni precedenti alla richiesta dovrà dimostrare di aver perso il lavoro (escludendo però il licenziamento per giusta causa) o di essere stato sospeso dallo stesso, altresì di aver ricevuto una sostanziale riduzione dell’orario lavorativo nell’arco di almeno 30 giorni. Sono quindi ragioni valide per ottenere il beneficio la cassa integrazione o la mobilità, l’infortunio. Sono esclusi dalla richiesta quei titolari non in regola con il pagamento delle rate per un periodo superiore a 90 giorni, coloro che hanno già beneficiato di tale agevolazione e i titolari di polizze assicurative a tutela del rischio perdita o riduzione del lavoro, se la polizza copre l’intero ammontare delle rate per le quali si richiede la sospensione. Ricordiamo infine che in merito alla richiesta, la sospensione interessa esclusivamente il capitale, per cui il richiedente dovrà in ogni caso proseguire con il pagamento della relativa quota interessi dovuta all’Istituto Bancario.