Agevolazioni acquisto seconda casa se la prima e’ inagibile per terremoto, la risoluzione dell’agenzia delle entrate chiarisce ad un contribuente

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Con la risoluzione n. 107/E del 2016, emessa a seguito della richiesta di delucidazioni da parte di un contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un nodo alquanto spinoso in relazione ad eventi tristemente attuali quali i fenomeni sismici che hanno devastato, di recente, alcune zone del nostro territorio. Il contribuente, infatti, essendo stata dichiarata inagibile la propria abitazione a seguito di un terremoto, ha chiesto all’Agenzia se, a seguito dell’esigenza di dover acquistare una nuova casa, poteva usufruire nuovamente delle agevolazioni “prima casa” in passato già godute per l’immobile ad oggi non più agibile. L’Agenzia, attraverso la succitata risoluzione, ha chiarito che, in presenza di un evento imprevedibile ed inevitabile come quello sismico, e l’attestazione dell’oggettiva indisponibilità dell’immobile adibito ad abitazione principale (l’inagibilità era stata dichiarata attraverso un’ordinanza comunale), il contribuente potrà nuovamente usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di una nuova abitazione. Qualora, nella fattispecie, l’ordinanza di inagibilità venisse revocata per il primo immobile, tali benefici si intenderanno, in ogni caso acquisiti, sussistendo, al momento del nuovo acquisto, gli effettivi  requisiti per il godimento delle agevolazioni “prima casa”.