Fotovoltaico, obbligo normativo per le case nuove

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L’utilizzo degli impianti fotovoltaici è ormai diffuso in molte abitazioni: l’utilizzo del sole e di altre fonti rinnovabili è  addirittura diventato un obbligo normativo per gli edifici di nuova costruzione.
Naturalmente quanto si tratta di impianti di piccola entità, essi si configurano come pertinenza delle abitazioni, ma al di sopra di una certa consistenza l’impianto si configura come una vera e propria piccola centrale elettrica. E’ allora necessario procedere all’accatastamento dell’immobile su cui sono installati i pannelli.

Con la circolare nr. 36 del 19 dicembre 2013, l’Agenzia del Territorio fa chiarezza su aspetti catastali e tributari degli impianti fotovoltaici a seconda della loro qualificazione come beni mobili o immobili.

Tale circolare stabilisce che tutti gli impianti fotovoltaici superiori a una potenza di 3 kWp, la cui rendita catastale supera del 15% la rendita attuale, devono essere registrati al catasto di competenza.
Il documento è suddiviso in tre paragrafi:
– Criteri generali per l’attribuzione della categoria e della rendita
– Le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l’obbligo di accatastamento
– La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici

Nelle note viene naturalmente specificato che ci sono alcuni casi in cui non è necessario procedere all’accatastamento dell’impianto. Si tratta di quei casi in cui l’impianto fotovoltaico risulta architettonicamente integrato o parzialmente integrato, secondo i parametri stabiliti all’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, emanato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Oppure del caso in cui l’impianto risulti realizzato su aree di pertinenza comuni o esclusive di fabbricati già censiti al Catasto edilizio urbano, e che quindi non sono considerati come unità immobiliari autonome. In queste due circostanze, infatti, gli impianti si configurano come pertinenze di edifici già regolarmente accatastati e pertanto non richiedono un accatastamento specifico. Tuttavia è prevista la richiesta di variazione catastale, nel caso in cui l’impianto comporti una variazione della rendita catastale.
In particolare ciò avviene quando l’impianto incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, così come prevede la prassi estimativa adottata dall’amministrazione catastale (circolare dell’Agenzia del Territorio n. 10 del 4 agosto 2005).

L’Agenzia specifica invece che non ha alcuna importanza che l’impianto sia amovibile e spostabile in un altro luogo, perché comunque le parti che concorrono alla formazione del reddito di un fabbricato sono considerate come immobili.
In ogni caso non sussiste nessun obbligo di dichiarazione al catasto, nei seguenti tre casi:
– la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kw (si tratta di impianti di modesta entità);
– la potenza nominale complessiva, espressa in kw non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente che sia installato al suolo o che sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
– per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi tra i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri cubi.
Se l’impianto non supera i 3 kWp il problema non si pone,ma per gli impianti compresi nella fascia tra i 3 e i 20 kWp bisogna capire se l’impianto incrementa o meno il valore catastale dell’edificio del 15% o più. Quest’ultima situazione si riscontra soprattutto quando gli impianti sono a servizio di edifici dal basso valore catastale: in questo caso andrà eseguita una valutazione da parte di un professionista abilitato (che non può essere fatta dal proprietario) che ne attesti l’incremento effettivo.