Immobili all’asta, cresce l’offerta. Ma serve il consulente

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Stando ai dati raccolti nello scorso anno, le aste di immobili pignorati sta crescendo esponenzialmente. Già tra il 2010 e il 2012 questo trand ha cominciato a palesarsi con numeri importanti. Comprensibile ipotizzare che l’accelerazione di questi dati sia stata data dalla lunga fase di stallo che ha colpito il settore immobiliare, con un aumento dei debitori insolventi: chi non riesce a far fronte al proprio mutuo, infatti, si ritrova la casa messa all’asta perché la banca creditrice vuole recuperare i suoi soldi.

Bisogna considerare che le aste immobiliari possono essere delle ottime occasioni di affari. Le basi d’asta infatti sono molto inferiori alle quotazioni di mercato: si può partire da un prezzo quasi dimezzato per arrivare ad aggiudicarsi l’immobile in media al 20-30% in meno. Inoltre, ogni volta che un’asta va deserta, ossia quando il bene immobile non viene aggiudicato, esso verrà rimesso all’asta a distanza di alcuni mesi a un prezzo ridotto del 25% (percentuale prevista dalla legge). Ma se per l’offerta i numeri abbiamo visto essere in grande crescita, diverso è il discorso per i possibili acquirenti di case all’asta. Causa la scarsissima informazione sulle procedure da seguire, sono tantissime le persone che, pur avendo i requisiti e le possibilità per affrontare tale acquisto, si lasciano scappare vere e proprie occasioni solamente perché non trovano il consulente giusto.

Ecco perché abbiamo deciso di dar risposta alle domande più comuni sull’argomento grazie all’esperienza di Cristian Carfì, titolare della Milano Investimenti e di altre società a cui fanno capo 7 uffici immobiliari dislocati a Milano.

Quali sono i lati positivi di questa tipologia di vendite?

“Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie; Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di legge ( 1° casa, imprenditore agricolo, ecc.); La vendita non è gravata da oneri di mediazione e l’acquisto è SICURO in quanto il trasferimento dell’immobile viene ordinato dal Giudice ed effettuato dal Tribunale”.

Come si fà per vedere l’immobile?

La visita avviene con l’ausilio del CUSTODE.
Il nome ed il numero di telefono del custode sono reperibili nell’Ordinanza o nell’avviso di vendita. Contattandolo è possibile prenotare una visita. Il modo più semplice è consultare siti di riferimento che elencano le aste sul territorio (vedi www.pentagroupre.it – sezione Buy DiffeRent)”.

Come si partecipa ad un Asta?

“Scelto l’immobile, l’offerente può chiedere di consultare l’avviso di vendita per sapere se dovrà partecipare ad una vendita senza incanto o ad una vendita con incanto. Nel caso di vendita senza incanto, l’offerente dovrà predisporre una domanda scritta contenente i seguenti dati: le proprie generalità, i dati del lotto per cui s’intende partecipare, l’importo offerto per l’acquisto dell’immobile scelto, mai inferiore al prezzo base d’asta e la cauzione, pari al 10% del prezzo offerto. In caso di vendita con incanto è necessario predisporre la domanda di partecipazione con gli stessi elementi e si svolgerà un gara con rilanci minimi ed all’esito del rilancio più alto il giudice dichiarerà l’aggiudicazione”.

Cosa avviene dopo l’aggiudicazione definitiva?

“A tutti gli offerenti non aggiudicatari, verrà restituito immediatamente l’assegno depositato a titolo di cauzione.
L’aggiudicatario, invece, è tenuto a versare il prezzo, detratta la cauzione già versata, entro il termine perentorio indicato dal Giudice nell’avviso di vendita.
Attenzione, il mancato versamento del saldo prezzo entro il termine imposto dal Giudice, provocherà la decadenza dall’aggiudicazione e la confisca, o meglio la perdita, dell’importo versato a titolo di cauzione”.

Si può fare muntuo per comprare una casa all’asta?

“Molte Banche hanno concordato con la maggior parte dei Tribunali Italiani, di concedere mutui a tassi agevolati finalizzati proprio all’acquisto d’immobili alle aste giudiziarie.
Il Giudice dell’esecuzione emette il decreto di trasferimento dell’immobile in favore dell’aggiudicatario.
Il decreto di trasferimento è il titolo di proprietà, equivale alla compravendita ma con il vantaggio, di non dover pagare l’onorario notarile.
Solo l’imposta di registro, con le agevolazione i fiscali previste dalla legge, ove si tratti ad esempio di acquisto prima casa. Deve inoltre pagare le spese di trascrizione del proprio acquisto presso i Pubblici Registri Immobiliari per il modico importo di € 200,00 circa.