DECRETO MUTUI – ENTRA IN VIGORE IL TANTO DISCUSSO DECRETO CHE, A SORPRESA, RISULTA VANTAGGIOSO PER IL CLIENTE.

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E’ entrato in vigore a tutti gli effetti a partire dal 1° Novembre, il tanto discusso decreto legislativo n. 72/2016 meglio conosciuto come “ Decreto mutui 2016”. Dopo mesi di allarmismi, polemiche, ritrattazioni e notizie fuorvianti che hanno fatto di questo decreto un vero e proprio “parto” legislativo, andiamo ad analizzare cosa cambia all’interno dei rapporti tra acquirente/richiedente il  mutuo e l’Istituto Bancario che lo deve erogare. Una delle principali novità, ovvero quella che ha generato polemiche e discussioni, è la cosiddetta Clausola Anti-insolvenza che da facoltà alla banca di poter vendere subito l’immobile offerto in garanzia, dopo il mancato pagamento di 18 rate, senza dover passare alle normali procedure burocratiche di espropriazione coatta del bene e conseguente messa in vendita tramite asta giudiziaria. Diciamo subito che il polverone innalzatosi per questa clausola si riduce a un fuoco di paglia, perché la suddetta clausola è facoltativa e deve essere frutto dell’accordo tra le due parti. In pratica se il mutuatario non vuole inserirla, le procedure per l’insolvenza rimangono quelle attuali (sette rate non pagate e conseguente pignoramento), che, a ben guardare, sono decisamente sconvenienti sia per il cliente, sia per la banca stessa, la quale, a fronte di tempistiche bibliche per la vendita all’asta, riuscirà a recuperare solo una parte dell’importo erogato. Inserendo la clausola anti-insolvenza, invece, la Banca riuscirà a recuperare un maggior credito in tempi più veloci, la differenza tra il residuo e il prezzo di vendita ottenuto, verrà in ogni caso intascata dal cliente. In caso contrario, invece, ovvero se l’importo di vendita sia inferiore al debito residuo, quest’ultimo sarà considerato comunque estinto per il mutuatario.  Per il resto, il decreto 72/2016 obbliga la Banca a informare in modo chiaro e trasparente il cliente sul contenuto delle clausole inserite nel contratto, questo avviene attraverso un Pies (Prospetto informativo europeo standard). Successivamente il cliente avrà a disposizione sette giorni per valutare la convenienza del mutuo proposto confrontandolo con altre offerte sul mercato. quella conosciuta in questi ultimi anni, non debba più ripetersi in futuro.