Le vendite telematiche immobiliari

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A seguito di un lungo periodo durante il quale il Tribunale di Milano aveva deciso di non proporre più in vendita l’immobile con modalità telematiche, introdotte quale regola con il d.l. 59 /2016, i Giudici dell’Esecuzione hanno ritenuto opportuno tornare alle modalità preferita del legislatore, per superare i problemi derivanti dai provvedimenti restrittivi, emessi dal Governo, in ragione dell’emergenza sanitaria in atto.  In questi giorni i professionisti delegati stanno ricevendo le prime ordinanze di delega della vendita telematica di immobili, ex art. 591 bis c.p.c., con modalità asincrona.

La vendita, pertanto, avviene per le procedure esecutive ove vengono emessi tali provvedimenti, solo con modalità telematiche senza possibilità di deposito cartaceo delle offerte, discostandosi dalla modalità di vendita sincrona mista, sinora utilizzata presso il Tribunale di Milano.  Appare evidente che, vista la pandemia in corso, l’unica modalità che può essere adottata è quella che invita ogni possibile contatto tra offerenti e professionista delegato.

Appare doveroso evidenziare che nei mesi passati sono state revocate moltissime vendite forzate, a causa dei provvedimenti di Lockdown totale e istitutivi della zona rossa e conseguentemente del divieto di libera circolazione delle persone e non si poteva rischiare di annullare altri tentativi di vendita, con diminuzione del valore dell’immobile derivanti dal deperimento degli stessi.

Le modalità di deposito delle offerte

Gli interessati all’acquisto devono “depositare” l’offerta, entro il giorno precedente la verifica delle offerte, mediante un invio della stessa al sistema, collegandosi dapprima al sito unico pvp.giustizia.it che proporrà il sito del gestore della vendita telematica che poi rimanderà il modulo offerta presente nel portale Internet del Ministero della Giustizia, ove, compilando delle maschere a riempimento successivo, indicherà l’importo della propria offerta irrevocabile di acquisto e i propri dati, oltre ad allegare la copia del bonifico della cauzione (normalmente 10% dell’offerta) e la prova del pagamento della marca da bollo. A seguito del corretto invio dell’offerta telematica, il giorno della verifica delle offerte, l’offerente riceverà le credenziali che gli permetteranno di formulare offerte in aumento. Infatti non vi è un’aggiudicazione immediata al miglior offerente, ma si apre una gara sull’offerta più alta che permette a tutti gli offerenti di rientrare in gioco rilanciare per l’acquisto.

La vendita telematica asincrona

Il professionista delegato verifica le offerte telematiche e la congruità della cauzione prestata.  A tal fine la somma versato tramite bonifico sul conto della procedura esecutiva dovrà pervenire per tempo per permettere al referente di verificare l’accredito.  A seguito di tali controlli professionista delegato ammette l’offerente la gara in aumento che partirà non appena avrà terminato la verifica di tutte le offerte.  Gli offerenti ammessi potranno così rilanciare, di un importo minimo previsto dall’avviso di vendita, per un periodo di 24 ore e, qualora venga effettuato un rilancio negli ultimi 5 minuti, sarà prolungato il termine di chiusura della gara di ulteriori 5 minuti. Decorso il termine per la formulazione dei rilanci se giudicherà l’immobile l’offerente che ha rilanciato per ultimo, che verrà contattato dal professionista delegato per la comunicazione dell’importi da versare a saldo del prezzo e delle spese di trasferimento. A seguito della riforma dell’art. 560 c.p.c. appare importante che l’aggiudicatario indichi il custode giudiziario, prima possibile e quantomeno sino al momento del saldo prezzo, si intende richiedere la liberazione a cura e spese del processo esecutivo, diversamente, in assenza di richiesta, il custode giudiziario non potrà procedere e la liberazione dovrà essere eseguita a cura e spese dell’aggiudicatario aggiudicatario.