L’Agenzia delle Entrate definisce il Superbonus 110% come “un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici o di installazione di impianti fotovoltaici, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.”
Questo importante incentivo alla riqualificazione immobiliare ed energetica delle nostre città era stato finora rallentato dalle maglie della burocrazia tant’è che ad oggi sono stati richiesti solo 2 miliardi su 18 stanziati.
Il Governo ha dunque accolto le richieste di semplificazione che venivano da operatori del settore e proprietari, per imprimere una svolta decisiva ed avviare al più presto i cantieri.
Dal 1° giugno, con l’entrata in vigore del Decreto sostegni, non è più necessario certificare lo stato legittimo dell’immobile (cioè la proprietà, i passaggi di proprietà e la presenza di concessioni edilizie).
Secondo la nuova formulazione, infatti, gli interventi ammissibili al superbonus, ad esclusione di quelli che prevedono demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzioni straordinarie e possono dunque essere realizzati con una CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata), che attesti la costruzione antecedente al 1° settembre 1967 o riporti gli estremi del titolo abilitativo oppure del provvedimento di legittimazione.
Si tratta di una semplificazione che secondo le stime del Governo andrà a ridurre le tempistiche per l’avvio dei cantieri di almeno tre mesi e produrrà un risparmio di circa 110 milioni di euro, per minori adempimenti burocratici.
Particolarmente difficoltosa risultava essere la cantierizzazione dei condomini, dove le lungaggini per reperire la documentazione di tutte le unità si sommavano il rischio che eventuali abusi all’interno delle singole unità compromettessero totalmente la pratica.
Oggi la dichiarazione di conformità urbanistica e edilizia, con i relativi accertamenti, riguardano soltanto le parti comuni e dunque l’edificio può usufruire del 110% per le spese relative alle pertinenze condominiali, eventualmente escludendo dalla pratica generale solo quelle sostenute per le abitazioni non conformi.
L’ABI (l’Associazione bancaria italiana) ha precisato che anche per fruire della cessione del credito d’imposta varrà questo criterio e dunque per gli istituti bancari sarà sufficiente la certificazione della regolarità urbanistica delle parti comuni senza guardare alle singole unità immobiliari.
L’eliminazione dello stato legittimo degli immobili non si traduce tuttavia in alcun tipo di condono per eventuali abusi. Viene infatti esplicitamente previsto che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Grazie al Decreto semplificazioni, in presenza di uno degli interventi “trainanti” sarà possibile inoltre beneficiare dell’agevolazione anche per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati in favore di persone di età superiore a 65 anni.
Bisognerà però aspettare ancora qualche tempo per leggere i decreti attuativi e per la proroga al 2023, promessa dal Governo, ma rimandata con ogni probabilità alla prossima Legge di Bilancio.