SOSPESI FINO A GENNAIO 2021 I TERMINI PER LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

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Il Decreto Legge 08 aprile 2020, n. 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del del 08/04/2020 e in vigore a partire dal 09 aprile 2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici”, denominato decreto di liquidità, ha previsto importanti novità in relazione alle agevolazioni prima casa.

In particolare, l’art. 24 del citato decreto legge, rubricato “Termini agevolazioni prima casa”, testualmente prevede: “I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.”

Come chiarisce anche la pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate, tra i termini sospesi rientra quello di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione. Così come è sospeso il termine di un anno entro cui il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale.

Questi termini inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Tanto premesso, il decreto liquidità è intervenuto, in pratica, a sospendere:

•       il termine di diciotto mesi per provvedere al cambio di residenza;

•       il termine di un anno per poter acquistare una nuova abitazione a seguito della vendita dell’abitazione per cui si è goduto del bonus prima casa;

•       il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione in suo possesso.

Infine, la sospensione per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 è stata prevista, altresì, per il riconoscimento del credito di imposta per chi vende la prima casa e ne acquista un’altra entro un anno, così come disciplinato dall’art. 7 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Da tanto ne discende che, tutti i suddetti termini previsti dalla normativa in tema di agevolazione per l’acquisto della prima casa sono sospesi per 313 giorni e cominceranno a decorrere nuovamente a partire dal 01 gennaio 2021.