RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: QUANDO SI TRASFERISCE LA DETRAZIONE AGLI EREDI?

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Lo stato ha varato in questi ultimi anni diverse possibilità di recupero fiscale: al di là della tipologia di intervento a nostro parere va fatta chiarezza su aspetti alcuni aspetti fondamentali.

Nel caso di trasferimento per successione di un immobile oggetto di ristrutturazione, la detrazione irpef viene trasmessa esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene, ovvero la detrazione spetta a gli eredi che possono disporre dell’immobile a proprio piacimento, a prescindere dalla destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 7/e del 04.04.2017 ha fornito chiarimenti sulla dichiarazione dei redditi e sugli oneri detraibili.

Piu precisamente ha chiarito che:

se l’immobile è locato, la detrazione viene persa e quindi non trasmessa agli eredi

se l’immobile è libero e ci sono più eredi, la detrazione spetta a ciascuno pro-quota

se l’immobile viene utilizzato come abitazione da un erede, nel caso ci siano più eredi, la detrazione spetterà per intero a colui che ci abita

se il coniuge superstite ha rinunciato all’eredità, mantenendo solo il diritto di abitazione, non può usufruire delle residue quote di detrazione

In generale, per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa a un preciso anno d’imposta, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno, anche qualora il decesso avvenga nello stesso anno in cui è stata sostenuta la spesa. Infatti, la quota di detrazione viene trasferita agli eredi che hanno i requisiti per beneficiarne e non potrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi del de cuius.

Con circolare n. 24/E del 2004 è stato chiarito che la “detenzione materiale e diretta del bene”, alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell’erede, sussiste qualora l’erede assegnatario abbia l’immediata disponibilità del bene, possa disporne liberamente quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale.

E’ stato ulteriormente specificato che l’erede, concedendo in comodato l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius. Coerentemente, si ritiene che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” debba sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione e che debba perdurare per l’intero anno d’imposta. Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza per gli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.

In linea generale, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario, in quanto non subentrano nel contratto. Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’erede sia il comodante questi potrà portare in detrazione le rate residue in quanto, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. Nel caso di vendita o di donazione dell’immobile da parte dell’erede, le quote residue della detrazione non si trasferiscono all’acquirente/donatario, neanche nell’ipotesi il passaggio di proprietà avvenga nel medesimo